Grano, pasta e riso. Obbligo di origine in etichetta, è decreto.

Due decreti interministeriali rendono obbligatoria l’indicazione di origine in etichetta per riso e grano. Lo rende noto il MIPAAF, che in una nota afferma che i ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda hanno firmato oggi i provvedimenti in questione, con i quali per due anni in via sperimentale si introduce il nuovo sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero–caseari.

«È un passo storico» , ha dichiarato il ministro Maurizio Martina, «che abbiamo deciso di compiere in attesa della piena attuazione del Regolamento europeo 1169 del 2011. Puntiamo così a dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, tutelare i produttori e rafforzare i rapporti di due filiere fondamentali per l’agroalimentare Made in Italy . L’Italia si pone all’avanguardia in Europa sul fronte dell’etichettatura, come chiave di competitività per tutto il sistema italiano».

 

La necessità di dare maggiore trasparenza è evidenziata anche dei dati: oltre l’80% degli Italiani considera importante conoscere l’origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard  di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta e il riso.

 

«L’aumento dell’8% delle esportazioni nei primi di cinque mesi del 2017”, ha commentato il ministro Carlo Calenda, “dimostra quanto l’Italia guadagna dall’internazionalizzazione. Per portare più piccole e medie imprese a internazionalizzarsi dobbiamo concludere accordi commerciali come quello con il Canada, che rimuovono gli ostacoli e le barriere tariffarie. Ma allo stesso tempo dobbiamo tutelare i consumatori e i lavoratori con regole chiare e trasparenza sui prodotti commercializzati».

 

Il decreto grano/pasta  in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta la dicitura del Paese di coltivazione del grano e il Paese di molitura.

Il provvedimento che riguarda il riso  prevede che sull’etichetta devono essere indicati il “Paese di coltivazione del riso”; “Paese di lavorazione”; “Paese di confezionamento”.

 

Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente  e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

 

È prevista una fase di 180 giorni per l’adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte.
Da www.helpconsumatori.it

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