I sacchetti biodegradabili

paperI sacchetti monouso biodegradabili e compostabili, che possono essere tranquillamente utilizzati anche per la raccolta differenziata della frazione umida/organico dei rifiuti, devono riportare:

  • la dicitura “biodegradabile e compostabile”
  • la stampa dello standard europeo UNI EN 13432:2002
  • il marchio di un ente certificatore, che tutela il consumatore come ente terzo, affinché quello che c’è scritto sul sacchetto sia veritiero.

Alcuni degli enti certificatori più noti sono:VINCOTTE, DIN, CERTCO, CIC.
I sacchetti che non riportano queste specifiche danno un’informazione sbagliata e non sono conformi secondo la legge in vigore.

Di seguito riportiamo alcune delle frasi o sigle che non rispettano la legge:

  • sacchetto in polietilene
  • la sola scritta “biodegradabile”
  • la scritta “biodegradabile secondo il metodo UNI EN ISO 14855

La presenza di questi simboli non rispetta la legge:

  • Polietilene ad alta densità
  • Polietilene a bassa densità
  • Polietilene.

Per approfondire

Era il lontano 2006 quando in Italia viene approvata la messa al bando della commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili e non compostabili con una visione di sviluppo verde dell’economia, di progresso tecnologico e di sostenibilit dell’ambiente, con un percorso che ancora nessun altro Stato in Europa ha del tutto avviato. Con la legge n. 116 dell’11 agosto 2014 (conversione del D.L. n. 91/2014 a decreto competitività ) dal 21 agosto 2014 sono entrate in vigore le sanzioni per chi commercializza, anche a titolo gratuito, sacchetti di plastica non biodegradabili o comunque non conformi alle caratteristiche determinate dal D.L. del 25 gennaio 2012 n. 2 convertito nella legge n. 28 del 24 marzo 2012. Per chi continuer a commercializzare sacchetti inquinanti o false “buste–bio” le sanzioni amministrative pecuniarie vanno da € 2.500 fino a € 25.000 e la quota potrebbe essere aumentata fino al quadruplo del massimo (ben € 100.000!), se la violazione del divieto riguarder quantit ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore (art. 4, legge 28/2012). All’accertamento delle violazione dovranno provvedere gli organi di polizia amministrativa.

Gli unici sacchetti commercializzabili secondo l’art. 2 della Legge n. 28 del 2012 sono:

  • Sacchi monouso per l’asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo le certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati;
  • Sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all’uso alimentare (devono contenere il 30% di plastica riciclata) e 100 micron se destinati ad altri usi (devono contenere il 10% di plastica riciclata);
  • Sacchi riutilizzabili realizzati con polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron (devono contenere il 30% di plastica riciclata) se destinati all’uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi (devono contenere il 10% di plastica riciclata).

Inoltre per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% e del 30% per quelli ad uso alimentare (…) secondo l’articolo 2 comma 3 della legge n. 28/2012.
La norma europea UNI EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione –  Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi” definisce le caratteristiche degli imballaggi compostabili o dei materiali che possono essere definiti tali, quindi che possono essere riciclati attraverso il recupero organico (compostaggio e digestione anaerobica).

Un materiale plastico per essere definito compostabile deve avere queste caratteristiche:

  • Biodegradabilità : è la capacit del materiale di essere convertito in anidride carbonica (CO2), grazie all’azione di microrganismi, pari al 90% da raggiungere entro 6 mesi (180 giorni);
  • Disintegrabilità : si intende la frammentazione e perdita di visibilit nel compost finale; la frazione visibile deve essere inferiore al 10% della massa iniziale;
  • Assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio;
  • Assenza di metalli pesanti e assenza di effetti negativi sulla qualit del compost finale.

Per approfondire ulteriormente:
http://www.assobioplastiche.org

Fai clic per accedere a Come-riconoscere-i-sacchi-conformi-alla-legge.pdf

Fai clic per accedere a CS_Assobioplastiche_Sanzioni-legge-shopper_3-settembre-2014.pdf

Fai clic per accedere a CS_-Assobioplastiche_Sanzioni-legge-shopper1.pdf

http://www.viviconstile.org/ricerca?q=sacchetti

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