Diritti dei consumatori: recepita la direttiva europea

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2014, n. 58, il decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21 che attua la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.

A partire dal 13 giugno (data di entrata in vigore della maggior parte delle nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo) sono previste maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori, in particolare, nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dai locali commerciali.

Tra le principali novità si segnala il diritto di ripensamento che il consumatore può esercitare entro un termine più ampio dagli attuali 10 giorni a 14 giorni.

Nel caso in cui poi il consumatore non sia stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il recesso viene esteso dagli attuali 60 e 90 giorni rispettivamente dalla conclusione del contratto o dalla consegna del bene a ben dodici mesi.

In caso di recesso, il venditore ha meno giorni (dagli attuali 30 a 14 giorni) per restituire le somme versate dal consumatore. Quest’ultimo disporrà di più tempo, 14 giorni invece che 10, per restituire il bene.

Altra importante novità riguarda il divieto di applicare al consumatore aumenti di costi per acquisti effettuati con carte di credito o Bancomat; analogo divieto è previsto per la tariffa telefonica su linee dedicate e messe a disposizione del consumatore da parte del venditore, in caso di vendite dirette o a distanza.

Sar l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) a vigilare sull’applicazione delle norme in questione e a sanzionare le eventuali pratiche commerciali scorrette. I maggiori poteri dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette saranno in vigore gi dal 26 marzo.

Il decreto legislativo n. 21/2014 attua la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 1993/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 1985/577/CEE e 1997/7/CE. Le nuove norme aggiornano il Codice del consumo: in particolare, viene sostituita la parte del Codice, dall’articolo 45 all’articolo 67.

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