A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 122 del 7 giugno 2017 “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, dal 9 settembre 2017, i buoni pasto, in formato cartaceo ed elettronico emessi anche in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto e comunque secondo le caratteristiche previste dalla normativa previgente, dovranno essere accettati cumulativamente e anche al di fuori della giornata lavorativa del legittimato, sino al limite di 8 buoni.
Ricordiamo che in CFL il pagamento a mezzo buoni pasto è un servizio esclusivo per i soci.
Altre regole definite dal Decreto n. 122/2017
Il lavoratore a favore del quale è stato emesso il buono non potrà cederlo a terzi, anche se si tratta di familiari o parenti e potrà acquistarvi alimentari e bevande e non beni differenti da quelli commestibili.
I buoni – il cui valore sarà comprensivo dell’IVA prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande – potranno essere utilizzati non solo presso le mense aziendali ed interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittiturismi. Gli stessi dovranno essere utilizzati esclusivamente per «l’intero valore facciale»; in altri termini, non daranno diritto al resto.
I buoni pasto emessi in forma cartacea dovranno riportare – oltre al codice fiscale o alla ragione sociale del datore di lavoro, alla ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, al valore facciale espresso in valuta corrente, al termine ultimo di utilizzo e ad uno spazio destinato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato ove il buono viene utilizzato – anche la seguente dicitura: «il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare». Le medesime indicazioni saranno riportate anche sui buoni pasto emessi in forma elettronica attraverso un’associazione elettronica sul relativo carnet elettronico ed il titolare del buono apporrà la firma in via digitale al momento dell’utilizzo.
Il decreto, dopo aver individuato gli esercizi commerciali ove potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso attraverso i buoni pasto e le caratteristiche dei buoni stessi, fissa le linee guida degli accordi che dovranno essere stipulati tra le società di emissione dei buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionati. In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto, sarà vietato «pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società emittente in sede di offerta ai fini dell’aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente».